Marittimi. Anticipazione e conguaglio di prestazioni diverse dalla malattia
Pubblicato il 26 ottobre 2015
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Gli assicurati ex Ipsema presentano peculiarità normative relativamente alla tutela per gli eventi di malattia dei lavoratori marittimi, per cui sono previste quattro distinte prestazioni (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune- c.d. legge Focaccia).
Diversamente, per le altre tutele (maternità e paternità ex D.Lgs. n. 151/2001, congedo di paternità ex lege 92/2012, permessi per assistenza disabili, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave e donazione sangue e midollo osseo) anche ai marittimi si applica la stessa normativa applicata alla generalità degli assicurati.
Alla luce di ciò, l’INPS, con circolare n. 173 del 23 ottobre 2015, ha specificato che, a partire dalle denunce di competenza ottobre 2015, i datori di lavoro che ne faranno richiesta potranno erogare in via di anticipazione le prestazioni diverse dalle indennità di malattia e porle a conguaglio unitamente al versamento dei contributi previdenziali correnti, ed ha fornito le relative istruzioni operative.
Le prestazioni conguagliabili sono le seguenti:
- congedo di maternità;
- congedo di paternità;
- congedo parentale;
- congedo parentale su base oraria;
- riposi giornalieri per allattamento;
- permessi per assistenza disabili ex art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave;
- donazione sangue;
- donazione di midollo osseo;
- congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24, lett.a), Legge n. 92/2012, (misura sperimentale per il triennio 2013-2015 - conguagliabile se fruito entro il 31 dicembre 2015).
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