Marchio decaduto per non uso
Pubblicato il 29 marzo 2017
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La Corte di cassazione ha confermato la decadenza, per non uso, di alcuni marchi nazionali, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano.
La controversia in oggetto era stata attivata da una società che, domandata la registrazione di un marchio comunitario, aveva evocato in giudizio altra società che assumeva di essere titolare di marchi nazionali, di possibile ostacolo alla registrazione medesima.
Nel caso in esame, l’istruttoria testimoniale aveva accertato la cessazione dell’importazione dello scooter a cui i marchi di quest'ultima si riferivano; per i giudici di merito, dunque, con la cessazione dell’importazione del mezzo, doveva ritenersi presuntivamente cessato in Italia l’uso effettivo del marchio in contestazione.
Inoltre, l’impiego del segno distintivo dopo la cessazione dell’importazione, riguardando quantitativi ritenuti limitati, non poteva essere considerato idoneo ad evitarne la decadenza.
Legge di riforma non applicabile per marchio già decaduto
Questo, senza contare che, all’entrata in vigore della legge di riforma sui marchi d’impresa, i marchi in oggetto erano già decaduti, così che l’intervenuta decadenza non poteva essere stata sanata dalla ripresa tardiva dell’uso.
La Corte di merito aveva, infatti, sottolineato che la possibilità di rivitalizzare una registrazione di marchio dormiente riprendendone l’uso, anche trascorso il periodo previsto per la decadenza, ma prima che venisse promossa un’azione tesa alla declaratoria della decadenza, era stata introdotta solo con la modificazione, nel 1992, dell’articolo 42 della Legge sui marchi.
Infine, la richiesta di rinnovazione della registrazione, anche se poteva essere considerata indice della volontà di utilizzo, non poteva, di per sé, intendersi alla stregua di un uso del marchio, non valendo, pertanto, per superarne la relativa decadenza.
Tutti i motivi di doglianza formulati dalla società ricorrente - la quale aveva lamentato, tra le altre ragioni, la perdurante notorietà dei marchi in contestazione - sono stati ritenuti infondati dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 7970 depositata il 28 marzo 2017.
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