Manovra, probabile procedura d’infrazione. Decreto fiscale, niente fatturazione elettronica per il rappresentante estero
Pubblicato il 19 ottobre 2018
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La denuncia di deviazione “senza precedenti nella storia del Patto di stabilità” è nero su bianco nella lettera consegnata dal commissario Ue agli Affari economici, Moscovici, al ministro dell'Economia Tria, che dovrà rispondere con sue controdeduzioni entro lunedì.
È alta la possibilità di una procedura d’infrazione nei confronti dell'Italia a novembre.
Decreto fiscale, condono per le società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd)
Quanto ad un altro fronte caldo, quello del decreto fiscale, si profila il condono per Asd e Ssd.
Dichiarazioni, accertamenti e contenziosi: le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni potranno sanare uno o più dichiarazioni dei redditi per cui ancora non sono prescritti i termini di accertamento, con versamento volontario di un importo pari al 25% dell’Ires e dell’Irap, dichiarata e versata nello stesso periodo (dovrebbe essere esclusa l’Iva).
Niente fatturazione elettronica per il rappresentante estero
Il decreto scioglie definitivamente i dubbi sull'obbligo di fatturazione elettronica per il rappresentante estero, coordinando la legge di bilancio 2018 con le regole del provvedimento di autorizzazione della Ue che permette all’Italia di accettare documenti o messaggi solo in formato elettronico come fatture: "In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva".
Dunque, non c'è obbligo di fatturazione elettronica nei confronti e dai soggetti non residenti identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia.
L’obbligo riguarderà solamente la documentazione delle operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti, e quindi i soggetti esteri con stabile organizzazione, nel territorio nazionale.
Per le operazioni tra soggetti diversi da quelli stabiliti o residenti e, quindi, ad esempio le cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari, compresi coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia, sussisterà l'obbligo dell’esterometro: i dati delle relative fatture saranno oggetto di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate.
- eDotto.com – Edicola del 18 ottobre 2018 - Decreto fiscale manipolato con scudo capitali all’estero e non punibilità. Cndcec, sanatoria al test convenienza – G. Lupoi
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