Mandato d'arresto europeo anche se il reato è diversamente punito

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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 36094 del 22 agosto 2014, hanno precisato che, in tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della soddisfazione della condizione della doppia punibilità di cui all'articolo 7, comma 1 della Legge n. 69/2005, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano.

E' infatti sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti.

A nulla rileva, per contro, l'eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato.

Il giudice italiano non è tenuto a verificare la sussistenza delle esigenze cautelari

In ogni caso - continua la Sezione feriale penale di Cassazione - non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del Codice di procedura penale per l'adozione del provvedimento cautelare interno da parte del giudice estero.

Ciò che rileva, in detto contesto, è unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 12 - L'arresto europeo non contestabile con criteri nazionali - Galimberti

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