Mance e trattamento integrativo speciale per notturni e festivi nel settore turismo

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Mance e trattamento integrativo speciale per notturni e festivi nel settore turismo

Con la circolare 29 agosto 2023, n. 26/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti operativi sul regime di tassazione speciale per le mance elargite dai clienti a titolo di liberalità, secondo le disposizioni di cui ai commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai lavoratori dipendenti del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e sul trattamento integrativo speciale o detassazione delle prestazioni di lavoro straordinario festivo o notturno rese dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere.

Secondo le nuove disposizioni previste dalla legge di Bilancio le c.d. mance possono essere assoggettate, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, ad un’imposta sostitutiva pari al 5% entro il limite massimo del 25% del reddito percepito nell’anno precedente relativo alle prestazioni rese a favore di dette strutture aziendali.

Quanto alla detassazione delle prestazioni di lavoro notturno o di lavoro straordinario festivo, effettuate tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023, ai sensi dell’art. 39-bis, del Decreto Lavoro, i lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale, potranno beneficiare di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni corrisposte per le suddette prestazioni lavorative, recuperabile dal sostituto d’imposta tramite compensazione sul modello F24 con il codice tributo “1702”.

Tutti i dettagli nell'approfondimente che segue. 

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