Mancato trasferimento per eventi successivi all'acquisto, beneficio prima casa salvo

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Un contribuente si era visto notificare avviso di liquidazione relativo alle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, in conseguenza della revoca delle agevolazioni prima casa, per non aver trasferito la propria residenza, entro i diciotto mesi dall'acquisto, nel Comune dove era ubicato l'immobile acquistato.

Trasferimento impossibilitato a causa dei lavori di messa in sicurezza

Lo stesso, tuttavia, aveva dimostrato, davanti alla Commissione tributaria provinciale, che il trasferimento non era potuto avvenire in quanto si erano verificati degli eventi successivi all'acquisto - smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge - che non avevano consentito il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile medesimo.

Ed anche i giudici della Commissione tributaria regionale avevano dato ragione al contribuente confermando l'annullamento del provvedimento dell'agenzia delle Entrate, tanto che quest'ultima, per far valere le proprie ragioni, aveva fatto ricorso dinanzi alla Cassazione.

Ma pure in questa sede, con ordinanza n. 19247 depositata l'11 settembre 2014, è stato confermato il verdetto di merito nonché posto l'accento sulla circostanza che l'evento inevitabile ed imprevedibile impeditivo del trasferimento non era riconnesso alla ristrutturazione esistente al momento dell'acquisto, bensì ad eventi successivi, consistenti nei denunciati smottamenti che avevano determinato lavori di messa in sicurezza, durati circa sette mesi.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 49 - La forza maggiore «salva» la prima casa – Busani

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