Malattia senza prova

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– sentenza 19047 del 5/9/2006 – fissa limiti al riconoscimento della malattia professionale nel caso in cui sia tabellata. Ma riconosce al lavoratore, che non è tenuto a provare il nesso causale tra l’attività svolta e quanto gli è accaduto, essendo sufficiente che la scienza medica abbia accertato la “probabilità” che quel tipo di lavoro comporti quel tipo di patologia, una via più facile al risarcimento. Specifica che “Tale nesso può risiedere anche in un giudizio di ragionevole probabilità, desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epimediologici”.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Malattia senza prova – Alberici

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