Malattia, maternità/paternità e tubercolosi: nuovi importi per il 2024
Pubblicato il 07 maggio 2024
In questo articolo:
- Premessa
- I nuovi importi
- Tabelle retributive per i lavoratori iscritti alla gestione separata
- Degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata
- Indennità di malattia per i lavoratori iscritti alla gestione separata
- Assegno di maternità per i lavoratori iscritti alla gestione separata
- Assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui
- Indennità congedo parentale
- Indennità congedo per i familiari di disabili in situazioni di gravità
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Con circolare n. 61 del 6 maggio 2024, l’Inps rende nota la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori ai fini del calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, paternità e tubercolosi dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024.
Premessa
I nuovi importi di riferimento sono calcolati sulla base della variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2023.
I nuovi importi
Gli importi giornalieri per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi nell’anno 2024 sono i seguenti:
- per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970) gli importi devono essere liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente, non inferiore al minimale giornaliero di legge (56,87 euro per il 2024);
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge pari a 50,59 euro per il 2024;
- per i compartecipanti familiari e piccoli coloni le retribuzioni medie giornaliere sono basate sui salari determinati dal decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro del 21 giugno 2023 (fatta eccezione per le ipotesi in cui le prestazioni devono essere erogate nella misura fissa degli importi di cui alla circolare n.3/2024). Per il 2024 il reddito applicabile sarà comunicato successivamente, nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023;
- per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, le retribuzioni da prendere a riferimento per l’anno 2024 sono state determinate con il decreto 6 marzo 2024 emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze;
- per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: (8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro; 9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro; 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro; 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali;
- per i lavoratori autonomi le indennità vanno calcolate utilizzando i seguenti importi: (Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di operaio dell’agricoltura; Artigiani: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato dell’artigianato; Commercianti: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato del commercio; Pescatori: 31,60 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2024 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
NOTA BENE: Gli importi in misura fissa delle indennità di tubercolosi sono definiti nella circolare n. 3 del 3 gennaio 2024.
Tabelle retributive per i lavoratori iscritti alla gestione separata
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che non sono pensionati né coperti da altre forme previdenziali, le nuove aliquote contributive pensionistiche per il 2024 sono state comunicate tramite la circolare n. 24/2024. Il contributo mensile necessario per soddisfare i requisiti richiesti calcolato sul reddito minimo stabilito per legge pari 18.415,00 euro nel 2024 è il seguente:
Tipologia soggetto |
Aliquota |
Contributo mensile |
Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) |
26,07%
|
€ 400,06 |
Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) |
26,07% |
€ 400,06 |
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
33,72% |
€ 517,46 |
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra forma di previdenza obbligatoria |
35,03% |
€ 537,56 |
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL |
27,03% |
€ 414,80 |
ATTENZIONE: Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro.
Degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata
In particolare, per l’anno 2024, gli importi per degenza ospedaliera sono i seguenti:
- 52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 78,67 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Indennità di malattia per i lavoratori iscritti alla gestione separata
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera.
Pertanto, per il 2024, gli importi sono pari a:
- 26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Assegno di maternità per i lavoratori iscritti alla gestione separata
Per le nascite avvenute nel 2024, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2024, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella circolare n. 40/2024, di seguito indicati:
- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 404,17 euro mensili per complessivi 2.020,85 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 20.221,13 euro.
Assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui
L’importo valido per le nascite avvenute nel 2024, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2024, è pari, nella misura intera, a 2.488,14 euro.
Indennità congedo parentale
Ai fini dell’indennità per congedo parentale si fa riferimento per il 2024 al valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico pari a 7.781,93 euro.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2024 chiede periodi di congedo parentale ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione pari a 19.454,83 euro (7.781,93 euro per 2,5).
Indennità congedo per i familiari di disabili in situazioni di gravità
Per l’anno 2024, sulla base della variazione dell’indice ISTAT del 5,4%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (Tabella 1), sono calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (Tabella 2) sono accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
TABELLA 1 |
|||
Valori massimi dell’indennità economica (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) |
|||
A |
B |
C |
D |
Anno |
Importo complessivo annuo |
Importo massimo annuo indennità |
Importo massimo giornaliero indennità |
2024 |
€ 56.585,73 |
€ 42.546,00 |
€ 116,25 |
TABELLA 2 |
|||
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l’aliquota del 33%) |
|||
A |
B |
C |
D |
Anno |
Retribuzione figurativa massima |
Retribuzione figurativa massima settimanale |
Retribuzione figurativa massima giornaliera |
2024 |
€ 42.546,00 |
€ 818,19 |
€ 116,25 |
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