Mala gestio implicita con condanna oltre il massimale

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Mala gestio implicita con condanna oltre il massimale

Con sentenza n.125 depositata l'8 gennaio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso (incidentale) di una impresa assicuratrice condannata a pagare, in ordine ad un sinistro stradale, un risarcimento eccedente il massimale di legge, nonostante – lamentava la ricorrente – la non sussistenza di una conclamata ipotesi di "mala gestio" .

Nel respingere la censura, la Suprema Corte ha chiarito che qualora il danneggiato di un sinistro stradale intenda invocare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore r.c.a. del responsabile incorso in c.d. "mala gestio" impropria, non ha l'onere di formulare la relativa domanda in modo espresso, potendosi la stessa ritenere necessariamente ricompresa nella richiesta di condanna dell'assicuratore stesso all'integrale risarcimento del danno.

Pertanto, nel caso di specie, gli attori domandarono nel giudizio di merito la condanna dell'impresa designata al pagamento di somme eccedenti il massimale. Sicché la Corte d'appello, accogliendo detta domanda, ha implicitamente riconosciuto sussistere la "mala gestio" dell'impresa assicuratrice.

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