Maggiore scelta per il datore di lavoro che richiede il certificato di idoneità lavorativa al dipendente

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Il ministero del Lavoro, con la nota n. 1401 del 22 gennaio scorso, si è espresso in materia di certificazioni sanitarie per attestare l’idoneità allo svolgimento di una precisa attività lavorativa. Il Ministero, con la nota in oggetto, riconosce maggiore libertà di scelta ai datori di lavoro, che possono ritenere valide le certificazioni rilasciate da un medico del Servizio sanitario nazionale, anche se operante in regime di convenzione, oppure da un medico competente nel caso si tratti di dipendenti. Il tutto deve essere riletto anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 41 del Decreto legislativo n. 81/2008, modificato dall’articolo 26 del Decreto legislativo 106/2009, prevede, infatti, che anche la visita medica in fase preassuntiva può essere effettuata da parte del medico competente, il quale deve essere individuato tra i medici di qualificata professionalità, con specifiche conoscenze ed esperienze professionali e con specifici titoli o requisiti.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 35 – Visita preassunzione dal medico di base – Caiazza

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