L’utilizzo errato dei crediti Iva è punito severamente

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Scade oggi, martedì 16 marzo 2010, il termine per versare il saldo Iva 2009. Coloro che non provvedono entro questo termine possono decidere di rateizzare il saldo oppure scegliere di spostare il pagamento, eventualmente anche dilazionandolo insieme alle somme dovute a saldo 2009 oppure in acconto 2010.

I versamenti con modello F24 richiedono ora una particolare attenzione. L’utilizzo errato dei crediti Iva fa scattare sanzioni molto pensati. Ecco perché sono diventati sempre più frequenti i controlli dell’Amministrazione finanziaria sui crediti inesistenti usati in compensazione con i versamenti fatti con il modello F24. Il caso più frequente riscontrato è quello secondo il quale vengono usati “importi a credito” per compensare “importi a debito” indicando come anno di origine del credito un periodo in cui i crediti non erano presenti in dichiarazione.

Nei casi accertati di errori, il Fisco punisce pesantemente chi sbaglia. Nel caso di false compensazioni, cioè di utilizzo di crediti inesistenti, la sanzione è esclusa dalla definizione agevolata, con riduzione di un quarto. Nel caso di crediti non spettanti, rimane ferma la sanzione del 30%. Dal 29 novembre 2008, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punito con una sanzione che può variare dal 100 al 200% dei crediti. Mentre, dall’11 febbraio 2009, si applica la sanzione del 200% nel caso di utilizzo dei crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50mila euro annui.

Si ricorda, inoltre, che il 16 marzo è anche l’ultimo giorno per il pagamento dei debiti contributivi e tributari relativi al mese di febbraio. Come ufficializzato anche dalla circolare n. 12/E/2010, gli studi associati, le società semplici e le società personali potranno compensare le eccedenze di ritenute d’acconto loro restituite dai soci (circolare n. 56/E/2009). La compensazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- i soci o associati devono manifestare il "preventivo assenso" in un apposito atto avente data certa. Tale assenso può riguardare le ritenute relative ad un singolo periodo d'imposta ovvero tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa;

- il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale della società;

- una volta che le ritenute sono state attribuite al soggetto collettivo e il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione, eventuali importi residui di credito non sono più ritrasferibili ai soci o associati, ma devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione.

Inoltre, l’ente associato per potere effettuare correttamente la compensazione delle ritenute eccedenti ricevute dai propri soci deve utilizzare un apposti codice tributo “6830”, denominato “Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir”. L’eventuale eccedenza deve essere esposta nella modello di dichiarazione dell’ente: nello specifico, nel quadro RX, rigo 19 e quadro RK.

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