L’utilizzo dei beni d’impresa nel TUIR come nuova fattispecie produttiva di redditi diversi.

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L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha elaborato la circolare n. 27, del 2 febbraio 2012, in 13 pagine, su “La disciplina relativa ai beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari” di cui all’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del Decreto legge n. 138/2011, (c.d. Manovra estiva).

Dall’entrata in vigore del Decreto, il 13 agosto 2011, nel Tuir è operativa una nuova fattispecie da considerare produttiva di redditi diversi, che concerne l’utilizzo ad opera dei soci della società – non operativa; operativa; di capitali; di persone; individuale; formalmente domiciliata all’estero ma residente in Italia (restano fuori le società semplici, gli enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa, gli esercenti attività produttive di reddito agrario, le società non residenti prive di stabile organizzazione nel nostro territorio) - o dei familiari dell’imprenditore, di beni aziendali a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato (valore normale, ex art. 9 Tuir) del diritto di godimento.

La Legge vuole che tale fattispecie produca sull’impresa concedente l’indeducibilità dei relativi costi (sui costi indeducibili, l’Irdcec ritiene possa trattarsi di quote di ammortamento, canoni di locazione, spese di manutenzione, tasse di possesso eccetera).

Un obbligo è stato affiancato alla novità; quello della comunicazione alle Entrate dei dati relativi all’utilizzo di quei beni aziendali.

La concessione dei beni aziendali in uso a soci (senza soglia minima di partecipazione al capitale sociale) o a familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, comporta dunque che:

• l’impresa concedente (ovvero il socio o familiare dell’imprenditore) non possa, in ogni caso, ammettere in deduzione del reddito imponibile i relativi costi (comma 36- quaterdecies) e che
• l'utilizzatore computi nell’imponibile, tra i redditi diversi, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo.

Segue la comunicazione all’Agenzia delle entrate, che controlla sistematicamente la posizione della persona fisica utilizzatrice dei beni in godimento.

Nella previsione del 13 agosto, l’Istituto di ricerca individua due obiettivi:

1. scoraggiare gli schermi societari, che consentono l’intestazione di beni che, se formalmente dell’impresa, sono di fatto concessi in godimento a soci e familiari a fini privati;
2. irrobustire l’accertamento con metodo sintetico sull’utilizzatore di quei beni.

Due considerazioni.

Comma 36-quaterdecies: la nuova disciplina non supera la pregressa, nel senso che le penalizzazioni sull’indeducibilità sono applicabili solo se il Tuir non prevede specifiche norme che già limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore, a prescindere da ogni altra circostanza.

Società concedente: l’indeducibilità dei costi sarà solo parziale se per l'uso del bene aziendale è pagato, dal socio utilizzatore, un corrispettivo. Dunque, l'indeducibilità dei costi relativi al bene si ritiene limitata alla parte dei costi proporzionalmente corrispondente al rapporto in cui il valore normale eccedente il corrispettivo sta al valore normale del diritto di godimento.

AMBITO SOGGETTIVO

Un provvedimento di fine 2011 (16 novembre) sembra aver superato il dato letterale della norma circa l’interpretazione sui beneficiari del godimento dei beni, comprendendo non solo i soci e i familiari della società o dell’impresa individuale che concede in godimento il bene, anche: le persone fisiche che detengono partecipazioni nell’impresa; i soci di altra società appartenente allo stesso “gruppo”; i familiari dei soci: coniuge, parente entro il terzo grado, affini entro il secondo grado.

AMBITO OGGETTIVO

Rappresentano l’oggetto della nuova disciplina i: o beni strumentali, o beni merce, o beni patrimoniali, che siano proprietà dell’impresa o posseduti per effetto di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto …), ma anche che siano detenuti in locazione (pure finanziaria) o in noleggio.

Quindi: AUTOVETTURE, ALTRI VEICOLI, UNITA’ DA DIPORTO, AEROMOBILI, IMMOBILI e ALTRI (per i beni rientranti in questa categoria, l’obbligo di comunicazione non sussiste quando risultino di valore non superiore a 3mila euro, al netto dell’Iva applicata).

Nel documento che commentiamo, l’Irdcec esamina risposte che l’agenzia delle Entrate ha fornito nelle occasioni di confronto con la stampa specializzata. Una su tutte, l’affermazione che “i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci”, nell’ambito della comunicazione anche dei dati relativi ai soci o familiari che “effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”, sulla quale l’Istituto di ricerca ritiene che la disposizione sia in contrasto con quanto stabilito dal punto 1.1. del provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011, che fa riferimento ai soli finanziamenti effettuati nei confronti della "società concedente".

Ciò osservato, circa il termine entro cui comunicare i dati, il provvedimento direttoriale stabilisce le date:

del 31 marzo dell’anno che segue quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento;
del 31 marzo del 2012 per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta che precedono quello di prima applicazione delle disposizioni del provvedimento (precedenti cioè al 2012, in caso di periodo coincidente con l’anno solare).

La prima comunicazione va pertanto inviata entro il 31 marzo 2012(*) (che è un sabato, per cui la data slitta al 2 aprile 2012), con riguardo ai dati relativi ai beni per i quali, nel 2011, era in corso la relativa concessione in godimento.

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(*) data prorogata al 15 ottorbe 2012 da un recente provvedimento agenziale.
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