L'uso del trust non può far presumere intenti fraudolenti

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Secondo il Tribunale penale di Gorizia – decisione del 18-30 aprile 2013 – il trust non costituisce un istituto di per sé caratterizzato da profili di illiceità essendo determinante, in ogni caso, l'uso che le parti ne fanno, al pari degli altri strumenti giuridici.

Sulla base di questi assunti, i giudici friulani hanno rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di un uomo che aveva destinato il proprio patrimonio immobiliare in favore di un trust istituito per il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di vita di sé medesimo e della sua famiglia.

A parere della Procura della Repubblica, la misura cautelare andava disposta sulla base del presupposto della mantenuta disponibilità dell'immobile, e della presunzione che lo stesso trust fosse stato istituito per impedire, fraudolentemente, l'aggressione del patrimonio immobiliare da parte dei creditori.

Per il Tribunale penale, tuttavia, l'accusa non aveva considerato che, nella specie, esisteva una causa che giustificava la costituzione del trust medesimo, rappresentata dall'esigenza di regolare i rapporti con alcuni figli nati fuori dal matrimonio.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Il trust? Non è il male - Loconte

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