Lul: illeciti diffidabili e punibili con la sanzione minima
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 31 agosto 2011
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La diffidabilità e la sanzionabilità delle violazioni in materia di Libro unico del lavoro e dei prospetti paga sono i principali argomenti trattati dal ministero del Lavoro nella circolare n. 23, datata 30 agosto 2011.
Il Ministero precisa che l’attività di vigilanza sugli adempimenti di natura documentale conseguenti all’introduzione del Libro unico del lavoro ha subito numerose modifiche. Al fine di rispondere alle richieste di chiarimento avanzate sia dagli uffici periferici che dall’Inail, si è ritenuto opportuno fornire alcune ulteriori precisazioni circa la tenuta del Lul e le eventuali violazioni a cui si può andare incontro nel caso di mancata consegna al lavoratore del cedolino paga.
La legge n. 4/53 ha imposto l’obbligo di consegnare al lavoratore dipendente, al momento del pagamento della retribuzione, un prospetto contenente tutti i dati che compongono la retribuzione stessa. Spesso il datore di lavoro compila esclusivamente il Lul e utilizza quest’ultimo per adempiere anche agli obblighi della legge n. 4/53. In queste precise circostanze, in caso di errori di compilazione o di omissione commessi nella redazione del Lul non vi può essere una duplicazione delle sanzioni, ma andranno applicate esclusivamente le sanzioni previste per il Libro unico. In altri termini, le violazioni relative al Lul attraggono anche quelle per la mancata consegna del cedolino paga al lavoratore dipendente, dato che le prime si considerano propedeutiche alle seconde. La precisazione si è resa necessaria per evitare che venisse assoggettata a due diversi regimi sanzionatori l’unica condotta materiale posta in essere dal datore di lavoro.
Altro argomento importante trattato nella circolare ministeriale è quello relativo alla possibilità di sottoporre a diffida obbligatoria le violazioni relative alla tenuta del Lul.
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 33 del Collegato lavoro (l. 183/2010), che consente di considerare oggetto di diffida tutte le “inosservanze comunque materialmente sanabili”, il Lavoro ha precisato che anche tutti gli illeciti previsti dal Legislatore in materia di Lul possono essere oggetto di diffida obbligatoria con l’ammissione, in caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione nella misura del minimo stabilito dalla legge. Unica eccezione vale per la mancata conservazione del Lul, trattandosi in questo caso specifico di illecito non sanabile. Così, in ipotesi di constatazione da parte del personale ispettivo dell’illecito relativo alla omessa o infedele registrazione dei dati sul Libro unico, si potrà procedere con il diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze a meno che non venga accertata la sua volontà di alterare i dati riportati sul Lul e, quindi, un vero e proprio dolo nella commissione dell'illecito.
Infine, se la condotta illecita del datore di lavoro si è protratta per più mensilità, la circolare spiega che dovrà derivarne l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, in base al numero dei lavoratori coinvolti, salva la facoltà di applicare in sede di emanazione dell’ordinanza-ingiunzione la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Libro unico a maglie larghe - www.lavoro.gov.it
- ItaliaOggi, p. 35 - Libro unico lavoro, regolarizzabili gli illeciti con una multa minima - Cirioli - www.anclsu.com
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