L'overruling non può penalizzare il cittadino

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Con la pronuncia n. 22282 del 26 ottobre 2011, la corte Suprema ha intanto stabilito che se l’overruling, ovvero il cambiamento nella interpretazione giurisprudenziale, è imprevedibile, per aver agito inopinatamente e repentinamente su un orientamento consolidato, i tempi per il computo della prescrizione possono essere rimessi in discussione.

Applicato al caso concreto che la Cassazione ha affrontato nella sentenza, questo principio comporta, a vantaggio del contribuente, che nell’ipotesi di rimborso, con l’intervento giurisprudenziale che ne riconosce il diritto, il termine per la richiesta decorre non dalla data di versamento dell’imposta, bensì a partire dalla data della sentenza che ha cambiato il quadro di riferimento. Il che risponde al buon senso, giacché l’overruling non può tradursi in una penalizzazione per il cittadino.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 - Tutela se il giudice ci ripensa - Falcone, Iorio

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