Lotta al riciclaggio e alle frodi sui mezzi di pagamento: attuate le norme UE

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Lotta al riciclaggio e alle frodi sui mezzi di pagamento: attuate le norme UE

Stretta al riciclaggio mediante il diritto penale e lotta alle frodi sui mezzi di pagamento diversi dai contanti: pubblicati i Decreti legislativi attuativi delle direttive dell'Unione europea.

Riciclaggio e autoriciclaggio: stretta penale

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 - supplemento ordinario n. 41, il Decreto legislativo n. 195 dell’8 novembre 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

Le disposizioni del decreto – che entreranno in vigore il 4 novembre 2021 - introducono un ampliamento delle fattispecie “presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.

Si prevede, in particolare, che i reati di riciclaggio e autoriciclaggio possano configurarsi anche in presenza di proventi da delitti colposi e contravvenzioni.

Oltre ai reati dolosi, sono infatti ricomprese tra le fattispecie propedeutiche alla commissione dei reati di riciclaggio anche:

  • le fattispecie di tipo colposo, a prescindere dalla cornice edittale prevista;
  • le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.

In caso di delitti colposi, equiparati a quelli dolosi, si applica il trattamento sanzionatorio previsto per questi ultimi, mentre per le contravvenzioni, la pena è definita all'interno di una cornice edittale di minor rigore.

Lotta alle frodi sulle carte di credito e di pagamento

Nel supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, invece, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 184/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il provvedimento - in vigore dal 14 dicembre 2021 - introduce un inasprimento delle misure di contrasto alle frodi sugli strumenti di pagamento alternativi al contante, come le carte di credito: aumentano, così, le sanzioni già esistenti ed è introdotta una nuova fattispecie di reato.

Viene esteso, in primo luogo, il campo di applicazione del reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento di cui all’articolo 493-ter, nel quale vengono fatti rientrare tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Nel Codice penale, è introdotto il nuovo delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro.

Ne risponde chiunque, “al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo”.

Per questa fattispecie, è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici.

In ordine al reato di frode informatica è stata aggiunta un’aggravante che sanziona, con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 1.549 euro, i casi in cui l’alterazione del sistema telematico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta.

Frode o falsificazione mezzi di pagamento, sanzioni anche alle società

Il Decreto, a seguire, disciplina anche le sanzioni pecuniarie applicabili alle società in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In particolare, a modifica del Decreto legislativo n. 231/2001, si prevede

  • per il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
  • per i delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica aggravata, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Informazioni finanziarie per indagini penali, presunzione d’innocenza rafforzata

Da segnalare, infine, che nel medesimo supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, sono stati pubblicati ulteriori due decreti di recepimento di altrettante direttive UE.

Si tratta dei decreti legislativi di:

  • attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 recante disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati (D. Lgs. n. 186);
  • adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (D. Lgs. n. 188).
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