L'Ordine ha il potere di verificare i dati giudiziari degli iscritti
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 29 ottobre 2009
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Con sentenza n. 22423 del 22 ottobre 2009, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Rimini aveva rigettato il reclamo avanzato da un praticante avvocato avverso l'acquisizione da parte dell'Ordine dei suoi dati giudiziari avvenuta nel corso di un procedimento disciplinare che lo vedeva coinvolto contro un altro avvocato.
Mentre l'aspirante legale sosteneva che i suoi dati giudiziari – nella specie, una sentenza di patteggiamento - fossero stati acquisiti in maniera illegittima, la Suprema corte, conformandosi a quanto affermato dai giudici di merito, ha spiegato che “il Consiglio dell'ordine, in quanto ente pubblico, ha il potere, ai sensi dell'art. 39 del dpr 313 del 2002, di accedere direttamente ai dati giudiziari dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, ivi comprese le sentenze ex art. 444 c.p.p., allo scopo di verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli interessati” dichiarazioni che, nel caso di specie, erano state rese nella dichiarazione sostitutiva del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale prodotta dal tirocinante all'atto della richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti.
Nella vicenda in esame - continua la Corte - non era neppure necessaria una richiesta formale dei dati in quanto la sentenza era stata trasmessa all'Ordine da un avvocato coinvolto nello stesso giudizio disciplinare.
Mentre l'aspirante legale sosteneva che i suoi dati giudiziari – nella specie, una sentenza di patteggiamento - fossero stati acquisiti in maniera illegittima, la Suprema corte, conformandosi a quanto affermato dai giudici di merito, ha spiegato che “il Consiglio dell'ordine, in quanto ente pubblico, ha il potere, ai sensi dell'art. 39 del dpr 313 del 2002, di accedere direttamente ai dati giudiziari dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, ivi comprese le sentenze ex art. 444 c.p.p., allo scopo di verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli interessati” dichiarazioni che, nel caso di specie, erano state rese nella dichiarazione sostitutiva del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale prodotta dal tirocinante all'atto della richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti.
Nella vicenda in esame - continua la Corte - non era neppure necessaria una richiesta formale dei dati in quanto la sentenza era stata trasmessa all'Ordine da un avvocato coinvolto nello stesso giudizio disciplinare.
- ItaliaOggi, p. 43 – Iscrizioni praticanti avvocati, stretta sui controlli – Alberici
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