L'omessa indicazione del luogo di fabbricazione non costituisce reato penale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 giugno 2010
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Per la Cassazione – sentenza n. 19746 del 25 maggio 2010 – poiché l’omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti all’estero su cui siano apposti marchi di aziende italiane, non costituisce più reato penale a seguito delle modifiche introdotte all’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, bensì illecito amministrativo, deve essere revocato l'eventuale sequestro, probatorio o preventivo, e disposto dal giudice quale misura cautelare reale.
Il reato – precisano i giudici di legittimità - è astrattamente configurabile “solo quando, oltre al proprio marchio o alla indicazione della località in cui ha la sede, l'imprenditore apponga anche una dicitura con cui attesti espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia o comunque in un paese diverso da quello di effettiva fabbricazione”.
Il reato – precisano i giudici di legittimità - è astrattamente configurabile “solo quando, oltre al proprio marchio o alla indicazione della località in cui ha la sede, l'imprenditore apponga anche una dicitura con cui attesti espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia o comunque in un paese diverso da quello di effettiva fabbricazione”.
- ItaliaOggi, p. 21 – Niente sequestro se manca il luogo di fabbricazione - Alberici
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Notizie, in Breve - Cassazione/2
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