Lombardia, più tempo per il versamento dei contributi INPS

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Lombardia, più tempo per il versamento dei contributi INPS

Il decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023, cd. decreto proroghe fiscali, ha introdotto le disposizioni che prevedono la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 con la quale si dichiara lo stato di emergenza di dodici mesi per la regione Lombardia a seguito degli eccezionali eventi metereologici.

Con il messaggio n. 3882 del 6 novembre 2023, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti sui predetti versamenti in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023 che si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni e interessi entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

Soggetti destinatari

La misura in oggetto riguarda i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei Comuni dei territori colpiti dagli eventi metereologici. Nello specifico i destinatari sono:

  • datori di lavoro del settore privato compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

Importi dovuti

I versamenti dei contributi previdenziali sono stati differiti al 31 ottobre 2023, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

La rimessione in termini riguarda i versamenti:

  • dei datori di lavoro privati per i periodi retribuiti riferiti alla mensilità di giugno 2023, nonché ai versamenti relativi alle dichiarazioni mensili dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate inerenti ai compensi erogati nel mese di giugno 2023;
  • dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i professionisti iscritti alla Gestione separata, relativamente al saldo della contribuzione dovuta per l’anno di imposta 2022 e al primo acconto anno di imposta 2023 per i soli soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) o che presentano cause di esclusione dagli ISA, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese;
  • dei lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, afferenti all’emissione 2023, prima rata, con scadenza originaria di pagamento 16 luglio 2023;
  • dei datori di lavoro domestico, per i contributi relativi al secondo trimestre 2023 ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023.

NOTA BENE: Per espressa previsione di legge non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

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