L'obbligo di riversare le ritenute è del liquidatore di società

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E' soggetto alla condanna per dichiarazione fraudolenta il liquidatore di società che omette il versamento delle imposte derivanti dalla liquidazione. Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 175 del 7 gennaio 2013, confermando quanto stabilito dai giudici della Corte d'Appello.

Per i magistrati, il reato descritto dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 richiede che il liquidatore, in quanto sostituto di imposta, effettui le ritenute e riversi all'amministrazione finanziaria gli importi. A nulla vale sostenere, precisa la Cassazione, di avere delegato un commercialista ad effettuare gli adempimenti fiscali. Il titolare dell'obbligo, per motivi di tassatività, rimane il soggetto indicato dalla legge.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 - La frode del liquidatore salva il commercialista – Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Notizie In breve - Il liquidatore sostituto d'imposta

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