Lo studio professionale associato trasformato in Stp realizza plusvalenze
Pubblicato il 14 dicembre 2018
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La trasformazione degli studi professionali associati in società tra professionisti (Stp) in accomandita semplice - con l'assegnazione di quote di capitale della Stp nella stessa proporzione in cui essi partecipano agli utili derivanti dalla partecipazione all’associazione professionale - non è neutrale.
Essendo equiparabile ad un conferimento realizza plusvalenze, tuttavia quanto già tassato, in sede di conferimento, in capo all'Associazione trasformata non è più tassabile in capo alla nuova Stp.
Il regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in S.a.s. è al centro della risposta 107 del 12 dicembre 2018 fornita dall’Agenzia delle entrate.
L'Agenzia risponde a 3 quesiti, posti da un’associazione tra dottori commercialisti e revisori legali dei conti: sul regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in S.a.s.; sul regime fiscale applicabile al conferimento, in alternativa, dello studio in una neo-costituenda società tra professionisti; sul regime fiscale del reddito prodotto dalla società tra professionisti S.a.s.
L'Agenzia, ribadendo che il reddito prodotto da una Stp è reddito d’impresa e non di lavoro autonomo, chiarisce che:
- il regime fiscale applicabile alla trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti S.a.s. si rinviene nei principi dettati dall’articolo 171, comma 2, del TUIR, per le operazioni di trasformazione che comportano l’ingresso, o la fuoriuscita, dei beni dal regime di impresa, determinando l’applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 54 del Tuir (quesito n. 1);
- il conferimento dello Studio associato in una neo-costituenda società tra professionisti - S.a.s. costituisce un’operazione fiscalmente rilevante e il corrispettivo è determinato in base al valore normale dei singoli beni conferiti al momento della costituzione della società, ai sensi dell’articolo 9 del Tuir (quesito n. 2);
- per le società tra professionisti trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito d’impresa (quesito n. 3).
L'Agenzia, in merito al 1° quesito, precisa: “Per i beni diversi da quelli strumentali e per i crediti conferiti trova, invece, applicazione l’articolo 9, comma 2, del TUIR secondo cui si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti a seguito della trasformazione in società tra professionisti - S.a.s., il quale concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo”.
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