Lo studio che affida i servizi è tenuto al versamento dell'Irap
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 06 luglio 2010
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 10151 depositata lo scorso 28 aprile 2010, ha accolto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria avverso la pronuncia con cui la Commissione tributaria regionale dell'Umbria aveva ritenuto esente, ai fini Irap, uno studio professionale associato. Per i giudici regionali, in particolare, lo studio, non disponendo di propri dipendenti o collaboratori ma avendo affidato tutti i servizi, compresa la segreteria, ad una società, era da considerare come privo di un'autonoma organizzazione.
Di diverso avviso la Sezione tributaria di Cassazione secondo cui, in materia di Irap, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, per come previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; ne consegue l'irrilevanza della circostanza che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell'attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura.
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