Lo studente si fa male in gita, accompagnatore responsabile

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La Terza sezione civile di Cassazione, con sentenza n. 1769 dell’8 febbraio 2012, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una studentessa avverso la decisione con cui i giudici di primo e secondo grado avevano respinto la domanda di risarcimento dalla stessa avanzata nei confronti dell’Istituto scolastico e di un docente per i danni subiti in conseguenza della caduta dal solaio di un albergo dove, nell’ambito di una gita scolastica, alloggiava la sua classe.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, l'ammissione a una gita scolastica comporta l’instaurazione di un vincolo negoziale ai sensi del quale gli insegnanti hanno l'obbligo di vigilare sull'incolumità dei ragazzi per l'intera durata del viaggio. Nel dettaglio, l’obbligo di sorveglianza dei professori che accompagnano i ragazzi in gita non può limitarsi alla repressione delle condotte dovendo incentrarsi anche sulla verifica della sicurezza delle strutture alberghiere prescelte.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Sentenze di Cassazione, p. 39 - In gita l'insegnante diventa ispettore –Maciocchi

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