Lo scudo fiscale non può essere utilizzato a sfavore del contribuente

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Coloro che aderiscono allo “scudo fiscale” si mettono al riparo da accertamenti sintetici o da redditometro per gli anni avvenire. Le somme scudate che rientrano in Italia, tramite dichiarazione riservata, generano una ricchezza che potrà essere spesa nei periodi successivi al rientro, ma su cui cala una sorta di protezione.

L’art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 350/2001 stabilisce che in caso di utilizzo dello scudo fiscale è precluso, nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione di accertamento, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio. L’Agenzia delle Entrate ha, poi, ribadito che l’inibizione degli accertamenti vale sia per le attività esportate dall’Italia che per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, ad esempio, del conseguimento di un reddito erogato all’estero.

Tuttavia, è bene sottolineare che lo scudo–ter non deve essere considerato tecnicamente come un condono, per cui chi vi aderisce sarà messo al riparo dagli accertamenti del Fisco “limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività” rimpatriate o regolarizzate. Ciò vuol dire, che la copertura riguarda le sole ipotesi astrattamente collegabili alle attività scudate, mentre non si genera un’indistinta protezione dall’azione di accertamento in misura pari agli importi oggetto di emersione. Pertanto, escludendo il fatto che lo scudo fiscale sia un condono e ricordando, invece, che gli accertamenti sintetici o da redditometro si muovono da un procedimento “inverso”- cioè che muove dalla spesa - è possibile concludere che la copertura dell’emersione ai fini di tali tipi di accertamento non potrà che riguardare le annualità se non altro successive al 2008.

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