Lo scambio di dati sensibili tra assicurazioni porta al risarcimento del “maggior premio” pagato dall'assicurato

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Ove l'assicurato produca in giudizio la polizza assicurativa ed il provvedimento amministrativo che ha accertato un'intesa illecita tra compagnie di assicurazione, il giudice potrà desumere l'esistenza del nesso causale tra il danno e la condotta anche attraverso criteri di alta probabilità logica e per il tramite di presunzioni salvo che l'assicuratore offri adeguati elementi di prova in contrario.

E' quanto ribadito dai giudici della Terza sezione civile di Cassazione nel testo della decisione 14027 del 4 giugno 2013.

Nella specie, l'Agcm aveva accertato che lo scambio di informazioni fra le compagnie di assicurazione era andato ben oltre le finalità, lecite e fisiologiche per le imprese del settore, di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del cosiddetto premio puro; detto scambio, infatti, si era esteso a comprendere i cosiddetti dati sensibili, concorrenti nel determinare l'importo del premio commerciale concretamente convenuto.

Tale circostanza rappresentava – a detta dei giudici di legittimità - una presunzione grave, precisa e concordante contro la società di assicurazione, in grado di invertire l'onere della prova e fondare il diritto al risarcimento dell'assicurato rispetto al “maggior premio” dallo stesso pagato.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Clienti da risarcire per gli scambi di dati – Galimberti

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