L'Iva sulle spese legali per la difesa dell’A.d. non è detraibile dalla società

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La Corte di giustizia Ue nella sentenza 21 febbraio 2013, relativa alla causa C-104/12, scioglie il nodo sollevato dai giudici tedeschi circa il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte, quando non vi è la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’operazione tassata a valle.

Il caso di specie si riferisce all’attività forense di un avvocato, risultata finalizzata a tutelare direttamente gli interessi privati degli imputati, accusati di illeciti per il loro comportamento personale, senza che ciò abbia riguardato in alcun modo anche l’impresa. La vicenda si è svolta in maniera tale che le spese relative alle suddette prestazioni di servizi forensi – proprio per il loro contenuto oggettivo - non possano essere considerate sostenute ai fini delle attività imponibili dell'impresa.

Di qui, la conclusione della Corte di giustizia Ue secondo cui, non sussistendo un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l'impresa, tanto che le prestazioni dell’avvocato a difesa dell’amministratore devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle sue attività imponibili, l’Iva relativa alle suddette spese non è detraibile da parte dell’impresa stessa. Ciò anche se il reato per cui si è intervenuto in difesa dell’A.d. ha procurato un fatturato imponibile per l’impresa. La mancanza di un nesso oggettivo nega la detrazione e rende del tutto irrilevante il fatto che – secondo il diritto civile nazionale - l'impresa sia obbligata, in una fattispecie del genere, a farsi carico delle spese inerenti alla difesa penale dei suoi amministratori.
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