L’Iva sale al 22%, gli errori di fatturazione si possono correggere senza sanzioni
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 01 ottobre 2013
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La tanto attesa soluzione alternativa all’aumento dell’Iva non è stata trovata. La crisi di governo, prima, e la mancanza di coperture finanziarie alternative, poi, hanno vanificato le speranze di un congelamento dell’aumento, portando, così, al concretizzarsi del temuto rincaro dell’Imposta ordinaria.
E', quindi, operativa l’aliquota del 22%.
Al di là degli inevitabili aumenti dei prezzi che in generale tutti i consumatori subiranno (secondo il Codacons si stima un costo medio annuo maggiore per famiglia di 349 euro) non da meno saranno i problemi legati alla gestione contabile dell'aumento. Dunque, se da una parte la ricaduta dell’aumento dell’Iva peserà soprattutto su alcune tipologie di prodotti (abbigliamento, carburanti, elettrodomestici, telecomunicazioni, autovetture e sulle parcelle di avvocati e commercialisti oltre che su alcuni servizi come assicurazioni, banche e sanità) con una inevitabile contrazione dei consumi interni, non meno rilevanti saranno le difficoltà connesse con la gestione tecnica/contabile dell’innalzamento delle aliquote.
Molte sono, infatti, le aziende che non saranno in grado di gestire fin da subito tale situazione, non essendosi adeguate per tempo all’evenienza, avendo sperato fino alla fine in una soluzione alternativa.
Proprio per far fronte a questa possibilità, l’agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa, in data 30 settembre 2013, con cui si forniscono le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22%.
Vi si legge che se per ragioni di ordine tecnico, dovute al mancato adeguamento in tempi rapidi dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali, gli operatori economici dovessero compiere degli errori, gli stessi potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e gli scontrini in cui sono riportati corrispettivi non corretti, senza sanzioni; semplicemente effettuando la variazione in aumento.
Analogamente a quanto accaduto nel momento in cui l’aliquota Iva è salita al 21%, l’Agenzia chiarisce che potrà essere effettuata una normale regolarizzazione dell’errore a condizione che la maggiore imposta collegata all’aumento dell’Iva venga, comunque, versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E/2011.
Nello specifico, vengono indicate le date entro cui sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, in base alla nuova aliquota, con l’aggiunta degli eventuali dovuti interessi, ma senza l’aggiunta di sanzioni.
Così, per esempio, in caso di liquidazione mensile sarà possibile effettuare il versamento dell’Imposta a debito entro il termine dell’acconto fissato per il 27 dicembre, con riferimento ai periodi di fatturazione di ottobre e novembre. Entro, invece, il termine del 16 marzo 2014, sempre per la liquidazione mensile, sarà possibile regolarizzare gli errori commessi con riferimento al periodo di fatturazione di dicembre, mentre, nel caso di liquidazione periodica trimestrale, quelli con riferimento al quarto trimestre del 2012.
- ItaliaOggi, p. 23 - Più cari vestiti, parcelle, hitech - Ricca
- Il Sole 24 Ore, p. 15 - Aliquota Iva al 22%: istruzioni per l'uso - Caprino, Peruzzi
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