L’Iva europea segue il “consumo”

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Con la prossima entrata in vigore della Direttiva 2008/8/Ce, prevista per il 1° gennaio 2010, le legislazioni interne dei 27 Paesi membri sono chiamate ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di Iva, soprattutto nella parte riguardante la tassazione dei servizi internazionali. A loro volta, anche le imprese sono chiamate – fin da subito – a predisporre i supporti contabili, dato che le nuove norme tendono ad individuare il luogo/paese di tassazione come il luogo/paese in cui avviene il consumo effettivo del servizio. In via generale, dunque, viene fissata per i servizi una disposizione generale che contiene la seguente importante distinzione:

- i servizi prestati a soggetti passivi Iva seguono la regola generale per cui il luogo/paese di tassazione delle prestazioni di servizi è il luogo in cui è stabilito il destinatario soggetto passivo Iva e non più quello in cui è stabilito il prestatore;

- i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi mantengono la regola generale vigente al 31 dicembre 2009, secondo cui il luogo/paese di tassazione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.

Ma le novità previste dalla nuova Direttiva non riguarderanno solo la tassazione: sarà generalizzata l’inversione contabile per i servizi internazionali. Inoltre, per favorire la corretta applicazione delle nuove disposizioni, ogni soggetto passivo identificato ai fini dell’Iva dovrà depositare, dal 1° gennaio 2010, un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e delle persone giuridiche a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell’inversione contabile.

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