Chiusura delle liti pendenti con le Entrate: domande via web
Pubblicato il 16 marzo 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
E' stato attivato il 15 marzo 2023 il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
La Legge di bilancio 2023 ha previsto – tra le varie misure della cosiddetta Pace fiscale - anche la definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Grazie a ciò, al contribuente è riconosciuta la possibilità di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi.
NOTA BENE: Possono essere oggetto di definizione le controversie in cui l’atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Definizione agevolata delle controversie tributarie: domanda via Pec fino al 15/3
Alla luce di tutto ciò e in attuazione dell’articolo 1, comma 203 della Legge n. 197/2022, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il 2 febbraio 2023 il provvedimento n. 30294/2023, con il quale è stata approvata la modulistica necessaria per accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie, con le relative istruzioni.
NOTA BENE: Il modello approvato il 2 febbraio 2023 ha interessato le sole controversie con l’Agenzia delle Entrate; per dirimere le liti con l’Agenzia delle Dogane è stato pubblicato un provvedimento a parte.
La domanda per la chiusura delle liti fiscali deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Sono definibili tutte le liti che risultano aperte, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio per il 2023; inoltre, alla data di presentazione della domanda il processo non deve essere concluso con pronuncia definitiva.
NOTA BENE: Con comunicato stampa del 15 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha informato che deve ritenersi superata la modalità “provvisoria” prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° febbraio scorso che consentiva la presentazione della domanda via Pec, in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica.
Dunque, dal 15 marzo 2023 va utilizzato esclusivamente il canale telematico come modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco.
Modalità e termine di presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate all’Agenzia - direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato - entro il 30 giugno 2023 attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate.
ATTENZIONE: Va presentata una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).
Definizione liti fiscali pendenti: versamento
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023, mediante modello F24.
E’ ammesso il pagamento rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 194, della Legge n. 197 del 2022.
ATTENZIONE: Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma; di conseguenza, le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il 30 giugno 2023.
Nei casi di rateizzazione, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.
I codici tributo per il versamento delle somme dovute sono stati istituiti con risoluzione n. 6/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Per ciascuna controversia autonoma va presentata la domanda ed è effettuato un separato versamento.
NOTA BENE: Se non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda che può essere presentata dal 2 febbraio fino al 30 giugno 2023.
L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: