Uniemens, ListaPosPA: come compilare la sezione “Ente Versante”
Pubblicato il 21 febbraio 2024
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Con il messaggio del 20 febbraio 2024, n. 749, l’Inps fornisce le istruzioni operative in merito alle modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce Uniemens - ListaPosPA nei casi in cui, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, vengano corrisposti compensi arretrati a lavoratori beneficiari di misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>, ad esempio l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024.
L’Inps precisa che l’erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero ovvero la variazione della misura dello stesso.
Indicazioni INPS
Come previsto dalla circolare INPS del 7 agosto 2012, n. 105, la denuncia degli emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o nel periodo di sospensione dal servizio, deve essere effettuata tramite l’invio di un elemento V1, Causale 1, relativo all’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.
A seguito dell’introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5, la denuncia degli importi arretrati è, altresì, consentita tramite la trasmissione sull’ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l’apposita sezione “Ente Versante” ai fini della puntuale indicazione dell’importo e del periodo di erogazione.
I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono l’unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l’erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>.
Ai fini dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume importanza la corretta modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti.
Appositi controlli
Ultimamente sono stati introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione “Ente Versante” tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa.
A partire dal mese di dicembre 2023, tali controlli restituiscono un “Avviso non Bloccante” che evidenzia l’errore emerso in sede di controllo, senza impedire l’invio della denuncia contributiva.
ATTENZIONE: Dal mese di aprile 2024, il predetto errore diverrà “Errore Bloccante” ragione per cui la denuncia potrà essere trasmessa esclusivamente dopo la correzione dell’errore.
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