Lista Falciani. No alla distruzione delle informazioni trasmesse senza la prova dell’acquisizione illecita

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Con la sentenza n. 38753 del 4 ottobre 2012, la Corte di cassazione si è pronunciata sull’utilizzabilità, nei processi penali tributari, delle informazioni contenute nella cosiddetta “lista Falciani”, l'elenco degli 80.000 correntisti della banca HSBC, sottratto alla filiale di Ginevra dall'ex dipendente informatico Hervé Falciani e finito in mano alla magistratura francese.

Secondo i giudici di Cassazione, le informazioni trasmesse al Pubblico ministero dall'amministrazione francese, attraverso i previsti canali informativi internazionali in materia fiscale, non possono essere distrutte nel corso del procedimento penale se non vi è prova della loro iniziale acquisizione illecita.

Sulla base di detto assunto, la Suprema corte ha respinto il ricorso presentato da un uomo, incluso nella lista Falciani e coinvolto in un procedimento penale per dichiarazione infedele dei redditi, il quale si era opposto al provvedimento con cui il Gip aveva rigettato la richiesta del Pm di distruzione delle informazioni pervenute evidenziando che, in considerazione degli atti presenti nel fascicolo, non sussisteva la certezza dell'illegale raccolta dei documenti, peraltro eseguita dall'amministrazione italiana in basa alla direttiva 77/799 sullo scambio di informazioni in materia fiscale e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
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