L’Isp non è responsabile del contenuto del video

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La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 27 febbraio 2013, ha assolto dall’imputazione di violazione del trattamento dei dati personali tramite sistemi informatici, tre dirigenti di Google accusati, in qualità di prestatori di servizi, di concorso a titolo omissivo nel reato di specie.

Secondo i giudici di secondo grado, in particolare, non sussistendo nell’ordinamento una norma che preveda la responsabilità dell’Interne service provider (Isp), la titolarità del trattamento dei dati personali non può essere addossata a questo soggetto il quale, a ben vedere, non è obbligato da nessuna norma a rendere edotto l'utente circa l'esistenza e i contenuti della legge della privacy.

Trattare un video – si legge nel testo della decisione – “non può significare trattare il singolo contenuto, conferendo ad esso finalità autonome e concorrenti con quelle perseguite da chi quel video realizzava”.

La detta pronuncia è stata resa nell’ambito della nota vicenda relativa alla pubblicazione del video che mostrava un minore affetto da sindrome di Down insultato e picchiato da quattro studenti di un istituto tecnico di Torino.
Allegati Anche in
  • Il Sole-24Ore – Norme e Tributi, p. 17 - Lo scopo di lucro non indica il dolo per il provider - Galimberti

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