L’Irap non scatta automaticamente per i professionisti iscritti ad un Ordine

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La sentenza n. 21989 del 16 ottobre scorso, emanata dalla Cassazione, si sofferma sui requisiti necessari che i consulenti iscritti a un ordine professionale devono possedere per essere esentati dal pagamento dell’Irap. Più che sul requisito dell’iscrizione “a un ordine professionale protetto”, l’attenzione è stata posta su quello dell’autonoma organizzazione. Secondo la Corte – Sezione Tributaria – per ciò che concerne l’Irap, l’iscrizione ad un ordine professionale non comporta l’esenzione dall’imposta né costituisce presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento al tributo. Dunque, in vista delle modifiche introdotte dal d.lgs. 137/98 e dal d.lgs. n. 446/97, è necessario che l'attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 40 – Irap esclusa agli iscritti agli ordini – Alberici

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