Liquidazioni periodiche Iva Ultimo giorno per invio e comunicazione sostitutiva
Pubblicato il 12 giugno 2017
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Scade oggi, 12 giugno 2017, il termine per la trasmissione dei dati relativi alla comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2017.
L'obbligo, che è stato previsto dal DL n. 193/2016, con l'introduzione dell'articolo 21-bis al decreto legge n. 78/2010, con effetti dall'anno d'imposta 2017, aveva come scadenza originaria il 31 maggio 2017. A seguito del Dpcm del 22 maggio 2017 è stato prorogato alla data odierna.
La proroga ha interessato solo le comunicazioni periodiche relative al primo trimestre di entrata in vigore del nuovo adempimento: a partire dal secondo trimestre, le scadenze tornano “a regime” e gli appuntamenti da ricordare sono:
- 18 settembre (il 16 è sabato) per il secondo trimestre;
- 30 novembre per il terzo trimestre;
- 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.
Soggetti interessati
Sono tenuti all'obbligo della comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, con la sola esclusione:
- dei soggetti passivi che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva
- e di coloro che non devono effettuare le liquidazioni periodiche dell’imposta.
Se nel corso dell'anno venissero meno le condizioni di esonero, il contribuente cadrebbe nell’obbligo comunicativo.
Comunicazione "sostitutiva" e altri rimedi
Se il contribuente ha già trasmesso una comunicazione incompleta o contenente dati errati, può - entro oggi - procedere con un nuovo invio della comunicazione, che è da considerare sostitutiva della precedente.
Anche dopo il termine del 12 giugno è possibile effettuare l’invio dei dati, nel caso in cui si voglia effettuare una comunicazione in precedenza omessa oppure rettificare una comunicazione incompleta o infedele.
Sanzioni
Nei casi di omissione oppure di comunicazione incompleta o infedele, scattano le sanzioni previste dal Dlgs n. 471/1997 (art. 11 comma 2-ter).
Il Legislatore ha previsto sanzioni differenti a seconda del caso che il contribuente effettui l'adempimento:
-
entro i 15 giorni successivi al termine, si pagano sanzioni ridotte alla metà (da 250 a 1.000 euro);
-
successivamente al 16° giorno (sanzione da 500 a 2.000 euro).
Considerata la proroga della prima scadenza dell'invio dei dati delle comunicazioni riferite al primo trimestre 2017, si applica la sanzione inferiore se la regolarizzazione avviene fino al 27 giugno 2017; mentre per le regolarizzazioni effettuate a decorrere dal 28 giugno 2017, si applica la sanzione “piena”.
In caso di comunicazione incompleta oppure infedele, la sanzione è unica e non tiene conto del numero delle irregolarità commesse, a differenza di quanto avviene per la comunicazione dei dati delle fatture, in cui la sanzione si applica per singola fattura.
Ravvedimento operoso
L'adempimento è considerato come un istituto di valenza generale, perciò in caso di violazioni, si può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1 del Dlgs 472/97). Grazie ad esso, infatti, è possibile effettuare l’adempimento e ridurre le sanzioni dovute.
La riduzione della sanzione può avvenire sia nel caso in cui la stessa sia piena che dimezzata.
Nel caso in cui si sani l’errore entro 90 giorni dalla violazione, la sanzione è pari a 55,56 euro (1/9 di 500 euro).
Nel caso di ravvedimento entro un anno dal termine dell'adempimento, la sanzione è pari a 62,50 euro (1/8 di 500 euro).
- eDotto.com – Edicola 30 maggio 2017 - Liquidazioni periodiche Iva Proroga insufficiente e tardiva – G. Lupoi
- eDotto-com – Approfondimento 8 giugno 2017 - Liquidazioni periodiche Iva: chiarimenti sulla comunicazione – Moschella
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