Liquidazione equitativa del fermo tecnico anche in assenza di prova specifica

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Il danno da fermo tecnico può essere quantificato anche in via equitativa in quanto il semplice fatto di essere stati privati dell’utilizzo della vettura su cui, peraltro, si pagano bollo e assicurazione, è comunque meritevole di risarcimento. Anche in assenza di prova specifica, cioè, ciò che rileva è la circostanza della privazione del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

Sulla scorta di detti assunti i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6907 dell’8 maggio 2012, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito non avevano riconosciuto risarcibile, in capo al danneggiato di un sinistro stradale, il danno da fermo tecnico subito sull’assunto che lo stesso non era stato specificamente provato dall’interessato.
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