L’intervento del Fondo di garanzia in caso di liquidazione del patrimonio
Pubblicato il 27 luglio 2015
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La Legge n. 3/2012, all’art. 14-ter ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di procedura concorsuale: la liquidazione del patrimonio.
Con messaggio INPS n. 4968 del 24 luglio 2015, sono state fornite informazioni generali su procedura e istruzioni tecniche ed amministrative per l’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di garanzia
La procedura di liquidazione dei beni
L’Istituto ha fatto chiarezza su:
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i soggetti che possono accedere a tale tipo di procedura;
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il presupposto oggettivo per l’apertura della procedura;
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le modalità di apertura e chiusura della stessa.
Modalità di intervento del Fondo di garanzia
Dopo aver chiarito che la procedura in questione può essere aperta solo nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare, l’INPS ha sottolineato che il Fondo di garanzia potrà intervenire alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5 della L. 297/82, per cui è necessario che vi sia:
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cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
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dimostrazione che il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD n. 267/1942 (fallimento, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa);
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insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
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esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione, rimasto insoluto.
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito dello stato passivo definitivo.
Il messaggio si conclude con l’elenco dei documenti che vanno allegati alla domanda.
- ItaliaOggi del 25 luglio 2015, p. 32 - Tfr, se fallisce lo studio c'è il fondo di garanzia - Cirioli
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