L'Inps presenta il bonus assunzioni

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L'Inps, con la circolare n. 131 del 17 settembre 2013, interviene in merito all'incentivo che il decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 99/2013, ha previsto per l'assunzione di giovani che abbiano compiuto 18 anni e non ancora i 30 anni, aventi quale requisito la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che siano privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

Il beneficio consiste in un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, il cui valore mensile non può comunque superare un importo di euro 650 per lavoratore. Esso è riconosciuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche part time, per un periodo di 18 mesi, oltre che per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (il bonus spetta per 12 mesi).

L'agevolazione interessa le assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015, sempre nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma. L'Istituto, entro 3 giorni dall'invio on line della domanda preliminare di ammissione all'incentivo tramite il modulo di istanza “76-2013” che sarà reso disponibile nel sito www.inps.it (applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”), dovrà verificare la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e confermare al datore di lavoro – esclusivamente in via telematica – che è stato prenotato l'incentivo.

La scaletta per concludere la procedura è poi scadenzata dai seguenti termini perentori:

- 7 i giorni lavorativi entro i quali il datore di lavoro, dal consenso dell'Istituto, deve stipulare il contratto di assunzione o trasformazione, qualora non lo abbia già fatto;

- 14 i giorni lavorativi, dalla comunicazione di prenotazione positiva, che il datore di lavoro ha per comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro: l'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro lo stesso termine deve iniziare il contratto di lavoro stipulato.

L'Istituto specifica che l'inosservanza di tali termini determina l'inefficacia della prenotazione del beneficio.
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