L’Inps fornisce istruzioni ai nuovi regolamenti Ue entrati in vigore lo scorso 1° maggio

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Sono tre le circolari datate 2 luglio 2010, dell’Istituto di previdenza nazionale che affrontano il tema della nuova regolamentazione Ue in materia di prestazioni familiari, malattia e maternità e trattamenti pensionistici.

L’intervento dell’Inps ha fatto seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Ue dei regolamenti contenenti le nuove norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale, che sono entrati in vigore ufficialmente a partire dallo scorso 1° maggio 2010. Le circolari n. 86, 87 e 88 dell’Inps si impegnano a offrire istruzioni ai nuovi regolamenti.

La circolare n. 86/2010 si occupa delle prestazioni familiari e contiene disposizioni specifiche in materia in applicazione degli articoli da 67 a 69 del regolamento di base e degli articoli da 58 a 61 del regolamento di applicazione e dell’allegata decisione F1 adottata il 12 giugno 2009 dalla Commissione amministrativa. Secondo quanto previsto dall’articolo 67 del regolamento di base, al fine di accertare il diritto di una persona che risiede in uno Stato membro alle prestazioni per i familiari residenti in un altro Stato membro, ciascuno Stato deve considerare i familiari come se fossero residenti nel proprio territorio. Poiché può verificarsi che il diritto alle prestazioni familiari sorga secondo le legislazioni di due o più Stati membri, al fine di evitare il cumulo di prestazioni spettanti per lo stesso periodo e per lo stesso soggetto, l’articolo 68 del regolamento di base stabilisce le regole di priorità per determinare la legislazione da applicare in via prioritaria e quella da applicare in via sussidiaria. L’inps ha il compito di verificare la correttezza delle domande presentate per evitare che – nel caso in cui la domanda venga presentata in un altro Stato Ue che vi possano essere dei cumuli ingiustificati di prestazioni.

La circolare n. 87/2010, si occupa delle prestazioni di malattia e maternità. Le istruzioni dell’Inps si riferiscono al regolamento n. 883/2004, indicato anche come “regolamento di base”, e al regolamento n. 987/2009, detto “regolamento di applicazione”. La nuova regolamentazione nasce dall’esigenza di rendere più efficace la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei cittadini che si spostano all’interno della comunità, attraverso una semplificazione delle disposizioni che ne renda più flessibile l’applicazione. Scopo della nuova regolamentazione è quello di creare un sistema di norme di coordinamento delle legislazioni nazionali che si inserisce nel quadro della libera circolazione delle persone per contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro. In particolare, le norme di coordinamento devono assicurare “ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione”. L’inps chiarisce, con la circolare in oggetto, che nel caso di perizia medica per accertare lo stato della malattia, i controlli possono essere effettuati, su richiesta dell’Ente previdenziale, dall’organizzazione sanitaria del luogo di residenza o di dimora dell’interessato.

La circolare 88/2010 contiene disposizioni specifiche in materia di prestazioni pensionistiche, di prestazioni per prepensionamenti e di prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo. Anche dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sulle prestazioni pensionistiche (1° maggio), l’Inps conserva il ruolo di garantire a tutti i lavoratori che si spostano all’interno della comunità europea, oltre che ai loro rispettivi aventi diritto e superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione. Con l’introduzione del principio di assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti, è possibile procedere con il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione e residenza maturata nei diversi Stati membri. pertanto, l’ente previdenziale afferma che si possa procedere alla totalizzazione di cui alla legge n. 247/2007 anche in favore dei titolari di una prestazione estera. inoltre, si specifica che per perfezionare il diritto alla prestazione da parte di chi ha operato in due o più stati membri, si devono prendere in considerazione i requisiti stabiliti dalla legislazione dello Stato in cui si trova il richiedente, anche se il diritto alla pensione è frutto di un cumulo di periodi maturati in più Stati.

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