L'INPS cambia rotta sulla NASpI per risoluzione consensuale

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L'INPS cambia rotta sulla NASpI per risoluzione consensuale

L'INPS, con la circolare n. 196 del 23 dicembre 2021, rivede le istruzioni fornite con la circolare n. 180 del 1° dicembre 2021 con riguardo alla possibilità, prevista dal legislatore emergenziale, di accedere alla NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

A chiedere la rettifica del documento di prassi è stato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con specifico avviso.

Due i passaggi interpretativi della circolare n. 180 del 2021 toccati dalla richiesta ministeriale di revisione. Vediamo quali.

NASpI per risoluzione consensuale: ambito di applicazione

Il primo intervento correttivo amplia considerevolmente la platea dei destinatari della NASpI per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito ad accordo collettivo aziendale stipulato in vigenza del divieto di licenziamento.

L'INPS, nel definire le casistiche in cui è riconosciuto il diritto (straordinario) alla indennità di disoccupazione per il lavoratore che aderisce all'accordo collettivo, elenca, al paragrafo 1 della circolare n. 180 del 2021, le ipotesi di divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo a seguito delle proroghe al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021, disposte dai decreti emergenziali.

In particolare, l’articolo 8, comma 10, del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) prevede un blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che possono presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale operai agricoli con causale COVID-19.

Secondo il Ministero del Lavoro il legislatore, con tale norma, ha voluto prorogare il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che abbiano la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 su menzionati (CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) e quindi per i datori di lavoro potenzialmente destinatari dei trattamenti.

Non è pertanto necessario, come aveva diversamente chiarito l'INPS, che i datori di lavoro siano stati autorizzati, previa domanda, ai trattamenti di integrazione  (assegno ordinario,  cassa integrazione salariale in deroga e di cassa integrazione salariale operai agricoli).

Il paragrafo viene di conseguenza rettificato in questo modo:

Circolare n. 180 del 2021

Circolare n. 196 del 2021

"Tanto premesso, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:

  • fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni."

“Tanto premesso, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:

  • fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, e per i datori di lavoro privati che possono accedere al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 8, comma 8 del decreto Sostegni”.

 

NASpI per risoluzione consensuale: stipula dell'accordo ed effetti

Il Ministero del Lavoro ha poi chiarito che entro la data del 30 giugno 2021, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre, è sufficiente che sia solo concluso l’accordo collettivo aziendale e avvenuta l’adesione all’accordo da parte del singolo lavoratore. La risoluzione del rapporto di lavoro può invece produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021.

Il paragrafo viene  di conseguenza rettificato in questo modo

Circolare n. 180 del 2021

Circolare n. 196 del 2021

“In ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, si precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.”

“In ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, si precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021”.

Lo stesso criterio va applicato anche con riferimento alle ipotesi relative ai datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento è stato prorogato al 31 ottobre 2021 e poi al 31 dicembre 2021. Entro tali date deve essere stipulato l’accordo aziendale e avvenuta l’adesione del lavoratore all’accordo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente.

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