L’Inps cambia rotta: sì ai riposi giornalieri del padre anche se la madre è casalinga
Pubblicato il 16 ottobre 2009
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Con la circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, l’Inps cambia il suo orientamento in materia di congedo parentale usufruito dal padre, nel caso in cui la madre fosse nell’impossibilità di prendersi cura del figlio.
Nel documento di prassi si ricorda che il Testo unico maternità/paternità (articolo 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. In ben tre diverse circolari l’Istituto previdenziale aveva ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, salvi (naturalmente) i casi di morte o grave infermità della madre.
Ora, invece, l’Inps si allinea alla sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, a firma del Consiglio di Stato, Sez. VI, che riconosce la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”, quali per esempio: accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili.
In tali circostanze, dietro presentazione di apposita documentazione, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
La nuova disciplina prevede, così, che se non è ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine dell'anno, ma non potrà recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute. Se il padre dipendente ha già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’Inps conclude precisando che l’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10, con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro “D” D800”. Nella denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti ai riposi. Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata la procedura DM10/V e saranno rettificate le denunce Emens già trasmesse. La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata all’Inps e al datore di lavoro entro l’anno di prescrizione, decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza.
- ItaliaOggi, p. 38 – La maternità anche al papà – Leonardi
- http://www.inps.it/circolare n. 112 del 15 ottobre 2009
- Il Sole 24 Ore, p. 35 – Niente discriminazioni per il riposo al padre – Gheido
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