L'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei figli è scriminata per giusti motivi
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 aprile 2010
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La Corte di cassazione, con sentenza 15638 del 22 aprile 2010, ha cassato, con rinvio, la sentenza con cui il Giudice di pace di Maglie aveva disposto la condanna, per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, nei confronti di una coppia di genitori. Questi ultimi si erano difesi sostenendo che il figlio non aveva frequentato la scuola a causa di un disturbo che si manifestava nel rifiuto categorico ed assoluto di entrare in classe. Gli stessi, però, non avevano potuto provare detta circostanza perché il giudice onorario li aveva dichiarati decaduti dal termine di sette giorni per la presentazione dei propri testi a riprova. Da qui l'intervento della Terza sezione penale, la quale ha sottolineato la non applicabilità del detto termine nei confronti della prova contraria.
Con detta decisione, la Corte di legittimità ha colto l'occasione per enucleare, a titolo esemplificativo, ipotesi di giusti motivi che rendono oggettivamente inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione; viene, così, fatto riferimento: alla mancanza assoluta di scuole o insegnanti, alla disagiata distanza tra la scuola e l'abitazione quando manchino mezzi pubblici di trasporto e le condizioni economiche della famiglia non consentano l'utilizzo di mezzi privati, allo stato di salute del bambino.
Con detta decisione, la Corte di legittimità ha colto l'occasione per enucleare, a titolo esemplificativo, ipotesi di giusti motivi che rendono oggettivamente inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione; viene, così, fatto riferimento: alla mancanza assoluta di scuole o insegnanti, alla disagiata distanza tra la scuola e l'abitazione quando manchino mezzi pubblici di trasporto e le condizioni economiche della famiglia non consentano l'utilizzo di mezzi privati, allo stato di salute del bambino.
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