Linee guida Ocse sull’attribuzione di profitti alle stabili organizzazioni

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Linee guida Ocse sull’attribuzione di profitti alle stabili organizzazioni

Aggiuntive Linee guida per l’attribuzione dei profitti alle stabili organizzazioni arrivano dall'Ocse con la pubblicazione, il 22 marzo 2018, del documento “Additional guidance on the attribution of profits to permanent establishments”.

Il lavoro arriva dopo che l’Ocse ha terminato lo studio sulla stabile organizzazione, ampliando i requisiti per la sua individuazione. Ora l’Organismo ha definito le modalità con cui attribuire gli utili.

Nuovi chiarimenti si sono resi necessari dopo l'esito dei lavori Beps sui prezzi di trasferimento (Action 8-10) per individuare gli “high-level general principles”.

Attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione

In particolare il documento si concentra sull'applicazione dell'articolo 7 del Modello Ocse quando emergono particolari circostanze. Tra queste, il rapporto tra l'applicazione dell'articolo 7 (attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione) e dell'articolo 9 (principio di libera concorrenza nel transfer pricing) del Modello Ocse.

L’Ocse non ha concluso definendo un migliore ordine di applicazione dei due articoli, affermando che questo non dovrebbe influenzare l'allocazione del reddito tra gli stati.

In merito a questo, però, molti Stati ritengono più logico procedere applicando prima l’articolo 9 e poi l’articolo 7. Infatti, nel caso in cui una società non residente svolga attività in Italia attraverso una controllata che nasconde una stabile organizzazione, sarebbe necessario prima determinare il reddito da attribuire alla casa madre e alla società controllata e dopo assegnare il relativo utile (o la perdita) della casa madre alla stabile organizzazione nascosta.

La necessità di procedere prima attraverso l’articolo 9 e poi con il 7 deriva anche da due elementi:

  • l’utilità di iniziare ogni analisi da una previa determinazione del reddito attribuibile alla controllata;
  • l’inserimento di un nuovo passaggio nell’attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione, per il quale, dopo aver accertato la presenza di una stabile organizzazione, va individuata la remunerazione a valore normale della transazione tra soggetto non residente e società controllata residente. Solo dopo si applica l'articolo 7 per determinare i profitti della stabile organizzazione.

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