Linea dura per chi ha esposto i dipendenti alle polveri di amianto

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La Cassazione, con la sentenza n. 33311 del 27 agosto 2012, ha giudicato responsabile Fincantieri Porto Marghera - per omessa adozione di idonee misure di protezione, omessa informazione sui rischi e sulle misure protettive, omessa denuncia del rischio all'Inail e mancata adozione delle misure organizzative per ridurre la dispersione delle polveri cancerogene - del decesso dei lavoratori a causa della protratta esposizione alle polveri di amianto, anche nel caso la morte del lavoratore sia giunta in età avanzata.

Smontata la tesi della dose killer come unica responsabile della malattia: l’iniziale esposizione, che causa l’insorgenza della malattia oncologica, non annulla l’influenza delle esposizioni successive.

Il nesso di causalità tra l’esposizione prolungata per mancata adozione delle cautele, non essendo certo il momento di insorgenza della patologia, e la morte del lavoratore sta nel fatto che una corretta adozione delle misure di sicurezza avrebbe potuto allungare il tempo di latenza della malattia, e dunque ritardare l’esito infausto.

Concludendo, si riassume che in caso di decesso per specifiche patologie tumorali, quali asbestosi o mesotelioma, derivanti certamente da esposizione alle polveri di amianto, è sufficiente la prova dell'assorbimento delle polveri per accertare la responsabilità penale delle persone che avrebbero dovuto impedire l'esposizione.

Pertanto, l’impresa dovrà risarcire il danno oltre che ai parenti delle vittime anche alla Regione Veneto, all'Inail ed alle associazioni sindacali.
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