L'indennizzo massimo per lo smarrimento bagagli è comprensivo anche del danno morale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 11 maggio 2010
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Con sentenza pronunciata lo scorso 6 maggio in riferimento alla causa C-63/09, la Corte di giustizia è intervenuta in materia di responsabilità del vettore aereo per ribadire il limite previsto, a livello europeo, all'indennizzo del passeggero in caso di smarrimento o distruzione bagagli e per precisare che la somma fissata in € 1.134,71 deve ritenersi comprensiva, in tali ipotesi, sia del danno materiale che di quello morale.
In particolare, la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante dalla perdita di bagagli relativamente al trasporto aereo internazionale è sancita dalla convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999.
In particolare, la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante dalla perdita di bagagli relativamente al trasporto aereo internazionale è sancita dalla convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999.
- ItaliaOggi, p. 23 – Bagagli persi in Ue un tetto ai rimborsi
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