L'incentivo alle dimissioni non va detratto dal danno da sinistro
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 marzo 2010
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E' stato accolto dalla Corte di cassazione – sentenza n. 4950 del 2 marzo 2010 – il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano liquidato, nei suoi confronti, il danno conseguente ad un sinistro stradale detraendo, dalla somma dovutagli, l'importo dallo stesso ricevuto, quale dipendente, a titolo di incentivo alle dimissioni, date a causa delle condizioni di salute che non lo rendevano più idoneo al lavoro.
Per i giudici di legittimità la somma corrisposta al ricorrente-lavoratore non era da qualificare come un acconto al risarcimento per i danni conseguenti al sinistro stradale in quanto la stessa era dipesa da una fattispecie assolutamente diversa, avendo come titolo il rapporto fra il danneggiato e la società datrice di lavoro. La compagnia assicurativa del responsabile del sinistro dovrà ora riversare all'uomo anche la differenza che era stata detratta dai giudici di merito.
Per i giudici di legittimità la somma corrisposta al ricorrente-lavoratore non era da qualificare come un acconto al risarcimento per i danni conseguenti al sinistro stradale in quanto la stessa era dipesa da una fattispecie assolutamente diversa, avendo come titolo il rapporto fra il danneggiato e la società datrice di lavoro. La compagnia assicurativa del responsabile del sinistro dovrà ora riversare all'uomo anche la differenza che era stata detratta dai giudici di merito.
- ItaliaOggi, p. 24 – Danni dovuti in toto - Alberici
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