L’Inail chiarisce i casi di applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso

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Con la circolare n. 36 del 16 giugno 2011, l’Inail si sofferma su alcune delle principali novità introdotte dal Collegato lavoro (legge n. 183/2010) in materia “Misure contro il lavoro sommerso” ed in tema di “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”.

Sugli stessi argomenti è già intervenuto il Ministero del Lavoro, rispettivamente con la circolare n. 38/2010 e 41/2010. Alla luce del nuovo dettato normativo e delle istruzioni ministeriali pervenute, l’Inail fornisce ora le indicazioni attinenti le questioni di stretta competenza dell’Istituto.

Relativamente alla maxisanzione contro il lavoro sommerso, si specifica quanto segue:

- la maxisanzione non si sostituisce ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro;
- la maxisanzione si applica esclusivamente in caso di lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;
- il presupposto per l’applicazione della maxisanzione è l’impiego di lavoratori in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Là dove non è prevista la Comunicazione, la maxisanzione si applica se non sono stati rispettati i differenti adempimenti obbligatori.

La maxisanzione per lavoro sommerso trova applicazione anche nei casi di lavoratori deceduto/infortunati. Al riguardo, nella circolare n.36 si specifica che in tutti i casi in cui, per il lavoratore deceduto/infortunato, l’inoltro della Comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego non sia stato effettuato almeno 24 ore prima dell’evento infortunistico e non sia provata, da parte del datore di lavoro, la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, la maxisanzione deve trovare applicazione.
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