L'inadempimento del professionista va valutato con riferimento ai doveri inerenti all'attività prestata
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 07 giugno 2010
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Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 443/2010, si è pronunciato in materia di inadempimento professionale ribadendo come quest'ultimo non possa essere desunto ipso facto in caso di mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente.
Le obbligazioni del professionista - si legge nel testo della decisione - sono, infatti, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto lo stesso, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento; ne consegue che l'eventuale inadempimento debba essere valutato con riferimento ai doveri inerenti lo svolgimento dell'attività espletata e, nel dettaglio, con particolare riguardo al parametro della diligenza professionale di cui all'articolo 1176 del Codice civile la cui violazione è rilevante anche nel caso di colpa lieve.
Le obbligazioni del professionista - si legge nel testo della decisione - sono, infatti, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto lo stesso, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento; ne consegue che l'eventuale inadempimento debba essere valutato con riferimento ai doveri inerenti lo svolgimento dell'attività espletata e, nel dettaglio, con particolare riguardo al parametro della diligenza professionale di cui all'articolo 1176 del Codice civile la cui violazione è rilevante anche nel caso di colpa lieve.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 9 – Le Massime - L'inadempimento non è nel risultato
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