L'impresa inadempiente è esclusa a priori dall'appalto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 febbraio 2010
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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 296 depositata il 27 gennaio scorso, si è pronunciato in una vicenda in cui una società aveva chiesto l'annullamento del provvedimento con cui era stata esclusa da una gara indetta dalla Provincia di Brindisi per l’affidamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione di un istituto scolastico e, conseguentemente, la condanna della Provincia e del dirigente del settore tecnico della stessa Provincia, al risarcimento dei danni cagionati dall’esecuzione del provvedimento.
L’esclusione dalla gara della società era stata decretata in quanto la Provincia aveva già risolto con la stessa, per gravi inadempienze e ritardi dell’appaltatore, un precedente ed analogo contratto d’appalto: era stata in particolare ritenuta sussistente la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale sono esclusi dalla partecipazione agli appalti, i soggetti che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante o che hanno commesso errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ente. Il Tar aveva accolto la domanda della società ritenendo che non fosse legittima l'esclusione dalla gara nel caso, come quello di specie, in cui l'atto relativo all'accertamento delle precedenti violazioni era oggetto di contestazione.
Il Collegio amministrativo, in particolare, accogliendo il ricorso presentato dalla Provincia avverso il provvedimento di primo grado, ha precisato come debba essere esclusa a priori dalla partecipazione ad un nuovo appalto con la stessa pubblica amministrazione l'impresa inadempiente in un precedente contratto. Tale principio – continua il Consiglio - vale anche nel caso in cui le gravi negligenze non siano state definitivamente accertate, essendo sufficiente l'accertamento in sede amministrativa della causa di risoluzione.
L’esclusione dalla gara della società era stata decretata in quanto la Provincia aveva già risolto con la stessa, per gravi inadempienze e ritardi dell’appaltatore, un precedente ed analogo contratto d’appalto: era stata in particolare ritenuta sussistente la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale sono esclusi dalla partecipazione agli appalti, i soggetti che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante o che hanno commesso errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ente. Il Tar aveva accolto la domanda della società ritenendo che non fosse legittima l'esclusione dalla gara nel caso, come quello di specie, in cui l'atto relativo all'accertamento delle precedenti violazioni era oggetto di contestazione.
Il Collegio amministrativo, in particolare, accogliendo il ricorso presentato dalla Provincia avverso il provvedimento di primo grado, ha precisato come debba essere esclusa a priori dalla partecipazione ad un nuovo appalto con la stessa pubblica amministrazione l'impresa inadempiente in un precedente contratto. Tale principio – continua il Consiglio - vale anche nel caso in cui le gravi negligenze non siano state definitivamente accertate, essendo sufficiente l'accertamento in sede amministrativa della causa di risoluzione.
- ItaliaOggi, p. 36 – Appalti, esclusa l'impresa recidiva
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