L’imposta di registro grava per intero su chi ha usucapito

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L’imposta di registro grava per intero su chi ha usucapito

Niente azione di regresso nei confronti delle altre parti processuali

La parte, a favore della quale è stato pronunciato l'acquisto, per usucapione, della proprietà di un bene immobile, non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali per ottenere il rimborso dell’imposta di registro afferente il trasferimento immobiliare che la stessa abbia pagato.

Si tratta, infatti, di un’obbligazione tributaria assunta nell'esclusivo interesse di chi ha usucapito.

Così, dato che il debitore che ha interesse all'obbligazione è uno solo, l'obbligazione, nei rapporti interni, non si divide.

L’obbligazione tributaria, nei rapporti interni, non si divide

E’ quanto affermato dai giudici della Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 22369 del 26 settembre 2017, riprendendo un principio di diritto di recente affermato, in un caso analogo, dalla stessa Corte di legittimità (Cassazione n. 473/2017).

Nel testo di quest’ultima pronuncia – ricorda la Seconda sezione civile – era stato puntualizzato che l’articolo 8, nota 2-bis, della tariffa allegata al DPR n. 131/1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), equipara le sentenze che accertano l’avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, mentre l’articolo 57 dello stesso DPR sancisce che le parti siano solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro.

In detta occasione era stato anche specificato che, tuttavia, nei rapporti interni tra le parti in causa, l’obbligazione tributaria relativa al trasferimento immobiliare conseguente alla sentenza di usucapione in favore di una parte processuale, “deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto della proprietà del bene, ai sensi dell’articolo 1298 del Codice civile”.

Così, nei casi come quello esaminato, l’obbligazione tributaria grava per intero sul debitore usucapente che vi ha interesse esclusivo. Per contro, la stessa non grava sul debitore che ha subito l’usucapione, trattandosi di un soggetto che non vi ha un interesse proprio.

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