Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
Pubblicato il 14 novembre 2018
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Con circolare n. 42 del 13 novembre 2018, l’INAIL ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare n. 20 del 18 aprile 2018.
L’aggiornamento è stato effettuato sulla scorta del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 luglio 2018, che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2018 ed ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 16.373,70 e di euro 30.408,30.
Per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari;
la retribuzione convenzionale dall’1 luglio 2018 giornaliera è pari ad euro 24,58, mentre quella mensile è pari ad euro 1.364,48.
Seguono gli aggiornamenti per:
- familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230bis c.c.;
- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994;
- lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time e con contratto part-time.
Il minimo mensile per i compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati dal 1° luglio è pari ad euro 1.364,48 ed il massimo mensile è pari ad euro 2.534,03.
- eDotto.com – Edicola del 19 aprile 2018 – Premi INAIL, limiti minimi di retribuzione imponibile 2018 – Schiavone
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